Il lavoratore costretto a svolgere, in maniera continuata nel tempo, molte ore di lavoro straordinario ha diritto al risarcimento del danno biologico per stress psicofisico. La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 5437/11 ha infatti chiarito che, per espressa definizione legislativa, il danno biologico sussiste anche in ambito lavorativo. La Suprema Corte ha però precisato che tale tipo di danno non può essere determinato dal Giudice secondo equità, ma solo sulla base di valutazioni medico-legali che quantifichino esattamente l’entità e la gravità delle lesioni all’integrità psico-fisica subite dal lavoratore.
STRESS DA LAVORO STRAORDINARIO: SUSSISTE IL DANNO BIOLOGICO
settembre,2,2011ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE A CAUSA DELLA SUOCERA INVADENTE: NON COMPORTA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
aprile,13,2011La Cassazione Civile, con la sentenza n. 4540/11, ha statuito che non può essere addebitata la separazione al coniuge che abbandona il tetto coniugale a causa dei frequenti litigi con la suocera convivente. La Suprema Corte ha chiarito che l’abbandono del tetto coniugale non costituisce violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, e conseguente causa di addebito della separazione, qualora legittimato da una giusta causa, con ciò dovendosi intendere anche i frequenti litigi di uno dei due coniugi con la suocera, qualora questo determinanti un progressivo deterioramento del rapporto coniugale. “Qualora,invero, l’allontanamento dal tetto coniugale sia non già causa, bensì effetto della intollerabilità grave ed irreversibile della convivenza coniugale, nessun addebito di responsabilità può essere mosso nei confronti del coniuge che una tale condotta abbia posto in essere.”
ANCHE PICCHIARE L’AMANTE PUO’ INTEGRARE IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
marzo,29,2011La Cassazione Penale, con la sentenza n. 7929/11, ha stabilito che, perché sussista il reato di maltrattamenti in famiglia, non ha alcuna rilevanza che ad essere picchiata sia la moglie o l’amante; ciò che conta è la stabilità e la durata della relazione extraconiugale tali da renderla assimilabile alla consuetudine ed alla continuità del rapporto familiare. La Corte, sulla base di tale principio, ha confermato la custodia in carcere nei confronti di un uomo che aveva malmenato la sua amante procurandogli volontariamente delle lesioni.
PICCHIARE IL FIGLIO MAGGIORENNE: NON E’ ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE MA REATO DI LESIONI PERSONALI
marzo,28,2011La Cassazione Penale (sentenza 4444/11) ha statuito che se un genitore picchia il figlio maggiorenne non si concretizza il reato di abuso di mezzi di correzione (art. 571 C.p.), ma quello di lesioni personali (art. 582 C.p.). Il reato di abuso dei mezzi di correzione, ha chiarito la Suprema Corte, “è configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest’ultimo la potestà sui figli, potestà che gli conferisce, nell’interesse dei figli stessi, il diritto-dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non può sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli; qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorchè convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore, il reato va qualificato ai sensi dell’art. 582 C.p. punibile a querela di parte”
CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE: LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E’ UN SEMPLICE INDIZIO
marzo,25,2011La Cassazione Civile (sentenza n. 3905/11) ha stabilito che il Giudice, nella determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile, deve tener conto di tutte le risultanze probatorie: per tale ragione la dichiarazione dei redditi costituisce un mero indizio di cui il Magistrato può anche scegliere di non tener conto quando, dalle restanti prove fornite dalle parti nel corso del giudizio, emerga adeguato accertamento delle effettive condizioni patrimoniali dei coniugi e delle esigenze di vita dei figli.
AUTORIDURRE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI: E’ REATO
marzo,23,2011La Cassazione Penale, con la sentenza n. 5752/11, ha sancito che si rende colpevole del reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” punito dall’art. 570 C.p., il genitore che decide unilateralmente di ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli determinato dal Giudice della separazione o del divorzio. Soltanto la comprovata incapacità di far fronte all’impegno, consente di diminuire l’importo: il genitore dovrà, dunque, fornire prova concreta della propria indigenza o, comunque, dell’impossibilità a versare la cifra pattuita.