I FIGLI DISTURBANO: PAGANO I GENITORI

luglio,21,2010

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 23862/2010, ha statuito che, nel caso in cui i figli disturbino i vicini con schiamazzi e rumori, i genitori rischiano di pagare una multa. La Suprema Corte ha posto l’accento sull’obbligo di vigilanza dei genitori sui propri figli affinchè non arrechino disturbo e, nel caso di specie, ha riconosciuto i genitori colpevoli del reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 Codice Penale) ed ha convalidato una multa di 40 € sulla base della considerazione che gli schiamazzi dei bambini, trattandosi di un condominio, avevano disturbato “un numero indeterminato di persone”.

L’EX MARITO CONTINUA A PAGARE IL MUTUO DELLA CASA CONIUGALE: LEGITTIMA LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

luglio,5,2010

Se l’ex marito continua a pagare l’intero mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di separazione, avrà diritto ad ottenere una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione (sentenza 15333/2010) ha chiarito che la decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie è perfettamente giustificata quando l’uomo decide di accollarsi per intero il pagamento delle rate del mutuo; nel caso di specie l’assegno è stato ridotto da quattrocento a duecento euro.

SOCIETA’ TELEFONICA: E’ PRATICA SLEALE COMUNICARE IL CAMBIO DEL PIANO TELEFONICO CON UN SMS

giugno,30,2010

La compagnia di telefonia mobile che informa il proprio cliente del cambiamento del suo piano telefonico attraverso l’invio di un sms, potrà essere sanzionata per pratica commerciale sleale. Questo è quanto statuito dalla recente sentenza n. 19892/2010 con la quale il Tar del Lazio ha chiarito come il cambio tariffario, essendo frutto di una decisione unilaterale della società telefonica, non possa essere imposto al consumatore e legittimi la sanzione per pratica commerciale sleale quando lo induca in errore non evidenziando chiaramente la natura dell’iniziativa od omettendo di comunicare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione.

PERMESSO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI: ESPORRE UNA FOTOCOPIA IN BIANCO E NERO NON E’ REATO

giugno,24,2010

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 22578/2010, ha statuito che non può essere punito per il reato di uso di atto falso (art. 489 C.P.) chi espone una fotocopia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi. La Corte ha chiarito che nel caso in cui il documento esposto riveli palesemente la sua natura di fotocopia, non può concretizzarsi il reato in questione in considerazione del fatto che non può considerarsi un falso la fotocopia di un atto che falso non è; alla stessa conclusione deve giungersi anche nel caso in cui il permesso sia stato utilizzato da un soggetto non legittimato per occupare un parcheggio riservato agli invalidi.

LAVORO: IL DISABILE PUO’ ESSERE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SENZA OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE

giugno,17,2010

Con la sentenza n. 13285/2010 la Corte di Cassazione ha statuito che il datore di lavoro può procedere all’assunzione di un disabile, con contratto a tempo determinato, senza l’obbligo di specificare le motivazioni di tale scelta. L’assunzione di un disabile, infatti, non è regolata dal D.Lgs 368/2001 che disciplina il lavoro a tempo determinato, ma dalla Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che non prevede alcun obbligo di giustificazione. La Suprema Corte ha chiarito che il fine precipuo della Legge 68/1999 è proprio quello di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone invalide nel mondo del lavoro, attraverso un regime di collocamento mirato derogatorio della disciplina generale.

MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO: SCATTA IL DIRITTO AD UN MAXI RISARCIMENTO

giugno,9,2010

Le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro hanno diritto, non solo al risarcimento del danno biologico, ma anche di quello morale tenuto conto dell’ “odiosità” del comportamento subito e delle ripercussioni sulla loro vita. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, (sentenza n. 12318/2010) sottolineando la gravità del comportamento lesivo e la sua capacità di ledere beni costituzionalmente protetti. Per tale motivo la vittima avrà diritto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale: nel caso di specie il risarcimento accordato è stato di 30.000 euro.