Possibile la sospensione delle rate del mutuo almeno per 12 mesi

febbraio,19,2010

A partire dal 01/02/2010 e sino al 31/12/2011, è possibile richiedere alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per almeno 12 mesi. L’iniziativa mira a tutelare i mutuatari che abbiano subito o subiscano, nel biennio 2009/2010, avvenimenti particolarmente negativi (come la morte o la perdita dell’autosufficienza, la perdita dell’occupazione o l’ingresso in cassa integrazione) e la domanda potrà essere inoltrata anche dai clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
Queste le condizioni:
- il mutuo non deve superare i 150.000 euro e deve essere stato acceso per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale; 

- il reddito imponibile annuo del richiedente non deve superare i 40.000 euro;

- la procedura è attivabile attraverso la compilazione di un apposito modulo, disponibile presso la propria banca, e la sospensione, rispettate le condizioni, dovrà essere approvata entro 45 giorni dalla richiesta.

L’elenco aggiornato delle banche aderenti è consultabile sul sito www.abi.it