CANE RANDAGIO MORDE UN ALUNNO: RESPONSABILE LA SCUOLA

marzo,16,2011

La Cassazione Civile (sentenza n. 3680/11) ha stabilito che, nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno all’interno della struttura scolastica, l’Istituto è obbligato al risarcimento dei danni, in quanto su di esso grava l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi. Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che “con l’iscrizione gli alunni sono affidati all’Amministrazione scolastica”. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre grava sulla scuola l’onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l’ingresso ad estranei,  l’evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.

POSTA CELERE: IL RITARDATO RECAPITO GIUSTIFICA IL RISARCIMENTO DANNI

marzo,14,2011

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46/11, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 6 del D.P.R. 156/73, ha di fatto sancito la responsabilità dell’Amministrazione Postale Pubblica per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio “posta celere”. Da un punto di vista pratico, ciò significa che Poste Italiane S.p.a. sarà obbligata non solo al rimborso delle spese sostenute per la spedizione, ma anche al risarcimento del “danno arrecato all’utente che abbia scelto il predetto servizio proprio in ragione della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione”

IL CANE ABBAIA DI NOTTE: NE RISPONDE IL PADRONE

marzo,9,2011

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 715/10, ha stabilito che risponde del reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 C.p.) il proprietario di un cane che, ripetutamente ed in modo molesto, abbaia nelle ore notturne disturbando il riposo dei vicini. Non sarà necessario dimostrare che il proprietario avesse intenzione di disturbare la quiete pubblica, ma sarà sufficiente provare che il fatto ha arrecato fastidio ad un numero indeterminato di persone e che il padrone dell’animale, nonostante le ripetute proteste dei vicini, non si sia attivato per impedire al cane di abbaiare.

INSULTO EPISODICO AL DATORE DI LAVORO: IL LICENZIAMENTO NON E’ GIUSTIFICATO

marzo,1,2011

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3042/11, ha chiarito che non è legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia insultato il superiore, a condizione che si sia trattato di un episodio isolato e che il dipendente non abbia mai avuto precedenti richiami comportamentali. Il caso ha riguardato una lavoratrice che, alla presenza di altri colleghi, aveva pronunciato espressioni offensive nei confronti del suo superiore. La Corte ha specificato che detto comportamento, per quanto grave, non giustificava il licenziamento disciplinare perché avente carattere episodico e perché la dipendente, in precedenza, non aveva mai assunto atteggiamenti analoghi.

MACCHIANARI PERICOLOSI: IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

febbraio,28,2011

Con la sentenza n. 1226/2011 la Cassazione Penale, confermando il proprio precedente orientamento, ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro per infortuni accorsi ai propri dipendenti a causa di macchinari difettosi, non può essere esclusa per il solo fatto che sui macchinari stessi sia presente il marchio CE. Onere del datore di lavoro, infatti, è anche quello di accertarsi che le macchine utilizzate dai dipendenti siano in possesso di tutti i requisiti di sicurezza imposti dalla Legge e di “attivarsi e controllare sino alla pedanteria che le norme antinfortunistiche siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”.

REATO PRESCRITTO: IL GIUDICE CIVILE NON E’ OBBLIGATO AL RISPETTO DELLA SENTENZA PENALE

febbraio,24,2011

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1768/2011 ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di effetti del giudicato penale nell’ambito del giudizio civile incardinato per il risarcimento del danno, ribadendo il principio dell’autonomia dei due giudizi. La Suprema Corte ha stabilito che hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile le sole sentenze penali irrevocabili di assoluzione, mentre le sentenze di non luogo a precedersi perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale ed il Giudice civile non è vincolato al loro rispetto dovendo interamente ed autonomamente rivalutare il fatto per cui è causa.