Nel determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento che un coniuge deve corrispondere all’altro a seguito di separazione, il Giudice deve tener conto dell’effettivo godimento della casa coniugale. La Cassazione Civile (sentenza n. 26197/10) ha infatti chiarito che nel concetto di reddito devono essere ricompresi non soltanto gli introiti in denaro, ma anche tutte le altre utilità suscettibili di valutazione economica. Sicchè dall’ammontare dell’assegno di mantenimento, in caso di godimento della casa coniugale da parte dell’altro consorte, dovrà essere detratta una somma pari al canone di locazione che sarebbe necessario per godere di quel tipo di immobile.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO: INCIDE IL GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE
febbraio,23,2011SEPARAZIONE CON ADDEBITO: NON E’ SUFFICIENTE PROVARE LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE
febbraio,21,2011La semplice prova che il coniuge abbia intrattenuto una relazione extraconiugale non è sufficiente ad ottenere l’addebito della separazione a suo carico. La Cassazione Civile (sentenza n. 25560/10) ha infatti chiarito che è indispensabile dimostrare il nesso causale tra “la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare”. In altre parole è necessario dare prova del fatto che il rapporto coniugale non fosse comunque già compromesso ed accertare che la coppia non sia stata in grado di superarne le conseguenze recuperando un rapporto armonico. Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso l’addebito rilevando che, anche dopo e nonostante il tradimento, il rapporto coniugale era durato ancora per 6 anni.
VENDICARSI DEL CONIUGE ESERCITANDO PRESSIONI PSICOLOGICHE SUI FIGLI: E’ MALTRATTAMENTO
febbraio,17,2011Il genitore che esercita ripetute pressioni psicologiche sul figlio minorenne con il solo scopo di vendicarsi del coniuge commette il reato di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” previsto e punito dall’art. 572 C.p. Lo ha stabilito la Cassazione Penale con la recentissima sentenza n. 250/11 con la quale ha precisato che le pressioni psicologiche devono concretizzarsi in una pluralità e continuità di condotte vessatorie finalizzate a mettere in cattiva luce il coniuge e tali da produrre effetti devastanti sulla crescita del minore.
REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI: BASTA TELEFONATE A SCOPI COMMERCIALI
febbraio,15,2011Con il D.L. 178/2010 è stato istituito il “Registro Pubblico delle Opposizioni” a tutela dei cittadini, il cui numero sia presente negli elenchi telefonici pubblici, che decidono di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato. Semplicemente inserendo il proprio nominativo nel suddetto Registro si impedirà alla aziende di telemarketing di chiamare la propria utenza a fini promozionali. Per chi sceglierà di non iscriversi nel Registro varrà la regola del silenzio-assenso, sarà, cioè, considerato disponibile a continuare a ricevere le telefonate. Sul sito www.registrodelleimprese.it è possibile scaricare il modulo per l’iscrizione e trovare tutte le informazioni utili.
LEGGE SULLA PRIVACY: IL CONDOMINIO DEVE ADEGUARSI
febbraio,14,2011La Cassazione Civile (sentenza n. 186/11) ha stabilito che non possono essere affissi negli spazi condominiali comuni avvisi contenenti informazioni sulla posizione debitoria dei condomini verso il condominio. La Suprema Corte ha motivato tale decisione precisando che, pur avendo i condomini diritto di conoscere le posizioni debitorie degli altri soggetti, tali indicazioni non possono essere contenute negli avvisi affissi negli spazi comuni in ragione del fatto che sarebbero indiscriminatamente esposti anche all’attenzione di soggetti terzi non coinvolti nelle vicende condominiali.
NEOPATENTATI: LIMITAZIONI E SANZIONI PIU’ SEVERE
febbraio,11,2011Il 9 febbraio 2011 entrano in vigore le norme del Codice della Strada che prevedono limitazioni per i neopatentati. Per i primi 3 anni dopo il conseguimento della patente di categoria B, questi non potranno superare i 100 Km/h sulle autostrade e i 90 Km/h sulle strade extraurbane principali; in caso di violazione la multa sarà di 148 euro alla quale si aggiunge la sospensione della patente da 2 ad 8 mesi. Se il neopatentato non ha superato i vent’anni d’età, la sanzione, per il superamento dei predetti limiti di velocità, andrà da un minimo di 152 ad un massimo di 608 euro (oltre sempre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi). Inoltre i neopatentati potranno guidare solo vetture con potenza relativa fino a 55 kW/ton e, comunque, con potenza massima assoluta di 70 kW.