MINACCIARE IL LICENZIAMENTO PERCHE’ IL LAVORATORE NON ACCETTA RETRIBUZIONI NON ADEGUATE ALLE PRESTAZIONI: E’ ESTORSIONE

febbraio,7,2011

Il datore di lavoro che minaccia di licenziare un proprio dipendente perché questi non intende accettare un trattamento retributivo non adeguato alle prestazioni effettuate commette il delitto di estorsione previsto e punito dall’art. 929 C.p. Con la sentenza n. 1284/11 la Cassazione Penale ha, infatti, statuito che: “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi”.

VEICOLO SEQUESTRATO: NON E’ REATO MA ILLECITO AMMINISTRATIVO CIRCOLARVI

febbraio,4,2011

La Cassazione Penale, a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 1963/11 ha definitivamente risolto il contrasto tra l’art. 334 C.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro) e l’art. 213 C.d.S. (misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) stabilendo che, nel caso di veicolo sequestrato, è la norma speciale a prevalere ed a dovere essere applicata. Ne consegue che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non integra reato, punibile anche con la reclusione, ma più semplicemente illecito amministrativo, punibile con una multa e con la sospensione della patente.

I FIGLI DISTURBANO: PAGANO I GENITORI

luglio,21,2010

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 23862/2010, ha statuito che, nel caso in cui i figli disturbino i vicini con schiamazzi e rumori, i genitori rischiano di pagare una multa. La Suprema Corte ha posto l’accento sull’obbligo di vigilanza dei genitori sui propri figli affinchè non arrechino disturbo e, nel caso di specie, ha riconosciuto i genitori colpevoli del reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 Codice Penale) ed ha convalidato una multa di 40 € sulla base della considerazione che gli schiamazzi dei bambini, trattandosi di un condominio, avevano disturbato “un numero indeterminato di persone”.

L’EX MARITO CONTINUA A PAGARE IL MUTUO DELLA CASA CONIUGALE: LEGITTIMA LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

luglio,5,2010

Se l’ex marito continua a pagare l’intero mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di separazione, avrà diritto ad ottenere una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione (sentenza 15333/2010) ha chiarito che la decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie è perfettamente giustificata quando l’uomo decide di accollarsi per intero il pagamento delle rate del mutuo; nel caso di specie l’assegno è stato ridotto da quattrocento a duecento euro.

SOCIETA’ TELEFONICA: E’ PRATICA SLEALE COMUNICARE IL CAMBIO DEL PIANO TELEFONICO CON UN SMS

giugno,30,2010

La compagnia di telefonia mobile che informa il proprio cliente del cambiamento del suo piano telefonico attraverso l’invio di un sms, potrà essere sanzionata per pratica commerciale sleale. Questo è quanto statuito dalla recente sentenza n. 19892/2010 con la quale il Tar del Lazio ha chiarito come il cambio tariffario, essendo frutto di una decisione unilaterale della società telefonica, non possa essere imposto al consumatore e legittimi la sanzione per pratica commerciale sleale quando lo induca in errore non evidenziando chiaramente la natura dell’iniziativa od omettendo di comunicare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione.

PERMESSO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI: ESPORRE UNA FOTOCOPIA IN BIANCO E NERO NON E’ REATO

giugno,24,2010

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 22578/2010, ha statuito che non può essere punito per il reato di uso di atto falso (art. 489 C.P.) chi espone una fotocopia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi. La Corte ha chiarito che nel caso in cui il documento esposto riveli palesemente la sua natura di fotocopia, non può concretizzarsi il reato in questione in considerazione del fatto che non può considerarsi un falso la fotocopia di un atto che falso non è; alla stessa conclusione deve giungersi anche nel caso in cui il permesso sia stato utilizzato da un soggetto non legittimato per occupare un parcheggio riservato agli invalidi.