SEPARAZIONE: CASA CONIUGALE ALLA EX MOGLIE ANCHE SE IL FIGLIO VI ABITA SALTUARIAMENTE

aprile,12,2010

La ex moglie ha diritto di continuare a vivere nella casa coniugale (assegnatale in sede di separazione) anche se il figlio – nel frattempo divenuto maggiorenne, ma non ancora indipendente – si è trasferito in un altro Comune per motivi di studio, per ricercare un impiego o per svolgere un lavoro saltuario e rientra nell’abitazione soltanto occasionalmente. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n. 6861/2010) statuendo che la presenza del figlio nella casa coniugale, anche se soltanto saltuaria, non fa venir meno di per sé il requisito dell’abitare nella casa coniugale, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore ove il figlio vi ritorni ogni volta che gli impegni glielo permettano.

NON PUO’ ESSERE LICENZIATO LO SCIOPERANTE CHE IMPEDISCE AI COLLEGHI L’ACCESSO AL POSTO DI LAVORO

aprile,10,2010

Il lavoratore che impedisce materialmente ai colleghi l’accesso al posto di lavoro – piazzandosi davanti all’ingresso dell’azienda ed ostacolandone di fatto l’entrata (ovviamente senza ricorrere alla violenza fisica) – non potrà essere licenziato “per giusta causa”. La Cassazione Civile, con la sentenza n. 7518/2010, ha, infatti, stabilito che un simile gesto, pur essendo certamente illegittimo (e, dunque, sanzionabile) poiché pregiudica il diritto dei colleghi a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, non è, però, tanto grave da compromettere il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore e, di conseguenza, non costituisce giusta causa di licenziamento.

FACEBOOK: DEVE RISARCIRE IL DANNO MORALE CHI LEDE LA REPUTAZIONE, L’ONORE O IL DECORO DI ALTRI ISCRITTI

aprile,8,2010

La prima sentenza in Italia ad occuparsi di uno dei social network più popolari ha statuito che è tenuto al risarcimento del danno morale chiunque offenda la reputazione, l’onore o il decoro di altri soggetti mediante l’invio di messaggi (non privati) su Facebook (Tribunale di Monza n. 770/2010). Il Giudice di merito ha chiarito che il messaggio pubblicato sulla “bacheca” di un iscritto è ben visibile anche da numerosi altri utenti e può essere incontrollabilmente diffuso a seguito di “tagging”. Gli utenti del social network sono dunque ben consapevoli che molti altri iscritti potranno prendere visione delle informazioni inserite in rete, anche a prescindere dal proprio consenso: per tale motivo, ove dette informazioni abbiano carattere lesivo della reputazione, dell’onore e del decoro altrui, l’autore dell’illecito sarà obbligato a risarcire il danno morale cagionato.

NON SI PUO’ TRANSITARE CON L’AUTO SUL FONDO GRAVATO DA SERVITU’ DI PASSAGGIO

aprile,6,2010

Il beneficiario di servitù di passaggio sul fondo vicino non ha diritto, per il solo fatto che esista la servitù, di transitare sulla proprietà altrui anche con l’auto. La Corte di Cassazione (sentenza 5434/2010) ha infatti chiarito che se il titolo costitutivo della servitù di passaggio non lo prevede in modo chiaro e preciso, il beneficiario ha il diritto di passare soltanto a piedi sul fondo servente. La Corte ha altresì escluso che il Giudice, in corso di causa, possa ampliare il diritto di utilizzo del fondo servente da parte del beneficiario della servitù essendo, tale potere, concessogli solo nel caso in cui l’atto di costituzione della servitù contenga lacune o imprecisioni.

MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DI TUTTI I PUNTI: LA PATENTE NON PUO’ ESSERE SOSPESA

aprile,2,2010

Confermando il precedente orientamento del TAR del Piemonte, anche il Tar Puglia-Bari, con ordinanza n. 174/2010, ha statuito che la patente a punti non può essere sospesa se non è precedentemente comunicata al titolare la perdita totale di tutti i punti a sua disposizione. Dunque, se prima della comunicazione dell’avvenuta sospensione della patente non si è ricevuta diversa comunicazione di perdita totale del punteggio (con l’indicazione della data in cui sono stati decurtati gli ultimi punti), la sospensione della patente stessa potrà essere legittimamente impugnata.

SCHIACCIARE UN PISOLINO SUL POSTO DI LAVORO NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO IN TRONCO

marzo,31,2010

Secondo il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza 6437/2010) non può essere licenziato “in tronco” il lavoratore che schiaccia un pisolino durante l’orario di lavoro. Ovviamente, ha chiarito la Cassazione, la pennichella durante il servizio non deve essere un’ abitudine, ma rappresentare un episodio sporadico; in tal caso non potrà essere esclusa l’adozione di provvedimenti disciplinari, anche piuttosto severi, nei confronti del lavoratore, ma non gli potrà comunque essere intimato il licenziamento per “giusta causa”. La Corte ha chiarito, infatti, che: “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore deve essere considerato di natura disciplinare e quindi deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore”; ciò significa che il licenziamento deve essere intimato in forma scritta e che il dipendente deve essere messo in condizione di potersi giustificare e difendere.