Le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro hanno diritto, non solo al risarcimento del danno biologico, ma anche di quello morale tenuto conto dell’ “odiosità” del comportamento subito e delle ripercussioni sulla loro vita. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, (sentenza n. 12318/2010) sottolineando la gravità del comportamento lesivo e la sua capacità di ledere beni costituzionalmente protetti. Per tale motivo la vittima avrà diritto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale: nel caso di specie il risarcimento accordato è stato di 30.000 euro.