La Cassazione Penale, con la sentenza n. 5752/11, ha sancito che si rende colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare punito dallart. 570 C.p., il genitore che decide unilateralmente di ridurre limporto dellassegno di mantenimento per i figli determinato dal Giudice della separazione o del divorzio. Soltanto la comprovata incapacità di far fronte allimpegno, consente di diminuire limporto: il genitore dovrà, dunque, fornire prova concreta della propria indigenza o, comunque, dellimpossibilità a versare la cifra pattuita.
Lascia un Commento