La Cassazione Civile (sentenza n. 3680/11) ha stabilito che, nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno allinterno della struttura scolastica, lIstituto è obbligato al risarcimento dei danni, in quanto su di esso grava lobbligo di vigilare sulla sicurezza e lincolumità degli allievi. Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che con liscrizione gli alunni sono affidati allAmministrazione scolastica. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre grava sulla scuola lonere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire lingresso ad estranei, levento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.
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