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13Nov, 15

Si rende necessario evidenziare come in questo periodo sia in atto una campagna mediatica fortissima a favore della vaccinazione e di discredito nei confronti degli obiettori.

Il problema dei danni da vaccinazione può essere inquadrato a partire dalla loro gravità: per le persone danneggiate a livello individuale in modo più o meno grave e, per i danni a livello di massa per certi versi ancora più pericolosi.

In tal senso è possibile riscontrare:

– danni gravissimi come la morte del soggetto; danni gravissimi che non portano alla morte del soggetto; i danni meno gravi; i danni più modesti.

Le patologie dei casi di danno da vaccino riguardano, nella quasi totalità, il sistema nervoso. Per avere un’idea dei danni gravi e gravissimi da vaccino a livello nazionale, visto che il Ministero della Salute non fornisce dati di alcun tipo, sono estrapolabili unicamente dai dati delle casistiche dei medici curanti i danneggiati e da considerazioni basate sulle esperienze personali dei professionisti del settore.

Un altro sistema di distinzione dei danni da vaccinazione è quello che fa riferimento a:

– danni prodotti dal vaccino in sè; danni prodotti dal vaccino a causa delle caratteristiche fisiche del soggetto vaccinato.

Proprio con riferimento a quest’ultima categoria di danno da vaccinazione, risulta molto interessante la recentissima sentenza del 20 ottobre 2015 n. 21177 con la quale la Corte di Cassazione civile, terza sezione, ha escluso qualsiasi addebito di responsabilità sia in capo al medico che in capo alla ASL di competenza se la vaccinazione è stata eseguita nel rispetto del protocollo sanitario.

Nel caso specifico, una donna napoletana aveva richiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla somministrazione del vaccino antitifo essendole stato danneggiato il nervo circonflesso. I giudici della suprema Corte, pur confermando la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione ed il danno subito dalla signora, hanno però escluso che alcuna responsabilità colposa potesse essere attribuita alla dottoressa che aveva materialmente eseguito l’iniezione in ragione del fatto che, quest’ultima, aveva effettuato il vaccino in conformità al protocollo sanitario rispettando sia la localizzazione che le modalità di esecuzione dell’iniezione e concludendo che la causa del danno fisico subito doveva ravvisarsi nella particolare conformazione del nervo leso, differente per ogni soggetto. Ha chiarito la Corte che la vaccinazione rappresenta una “pratica routinaria” e che, pertanto, la dottoressa non era obbligata ad eseguire alcun ulteriore o più specifico accertamento preventivo, motivo per cui il danno subito dalla ricorrente è attribuibile al caso fortuito ovvero, più nello specifico “all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso”, così come emerso dalla consulenza tecnica eseguita nella fase di merito, circostanza quest’ultima “che ha ricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l’intervento routinario”.

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